Oltre il gender ed orientamento sessuale
LGBT
(L: LESBICHE; G: GAY; B: BISEX; T: TRANS)
OMOSESSUALITA’
Per omosessualità si intende il comportamento o l’attrazione sentimentale e/o sessuale tra individui dello stesso sesso, a livello situazionale o in un’indole duratura. Nella definizione di orientamento sessuale, l’omosessualità viene collocata nel continuum etero-omosessuale della sessualità umana, e si riferisce all’identità di un individuo sulla base di tali attrazioni e dell’appartenenza a una comunità di altri individui che condividono le stesse.
TRANSESSUALITA’
La transessualità o transessualismo è la condizione di una persona la cui identità sessuale fisica non è corrispondente alla condizione psicologica dell’ identità di genere maschile o femminile e che, sovente, persegue l’obiettivo di un cambiamento del proprio corpo(Transizione), attraverso interventi medico-chirurgici.
BISESSUALITA’
Si definisce bisessualità l’orientamento sessuale di un soggetto che trae piacere nell’avere rapporti sessuali e/o è in grado di provare attrazione o sentimenti erotico–affettivi nei confronti di individui sia del proprio sia dell’altro sesso.
OLTRE LE IDENTITA’ DI GENERE
La “Normalità” non esiste:
Il QUEERISMO
Oltre le identità di genere. Contro il concetto di “normalità” associato ad eterosessualità.
Dalla prima ecografia, la società ci etichetta dalla quale non possiamo liberarci per il resto della nostra vita: “femmina” o “maschio”, e questo ci impone comportamenti, atteggiamenti, credenze, perfino posture del corpo, e modi di relazionarsi basato sull’idea che la natura è ciò che ci costringe ad essere uno o l’altro. La maggioranza eteronormativa inoltre, associa automaticamente il concetto di “femmina” con “femmina-etero” e “maschio” con “maschio-etero”, escludendo ed etichettando a priori le altre realtà come “anomale”, “diverse”. Il Queerismo rigetta queste dicotomie e obblighi sociali e rivendica il concetto di “persona”, eliminando in questo modo anche l’ “anomalia” degli individui “non classificabili” secondo la “normalità” delle categorie “uomo eterosessuale” – “donna eterosessuale”.
“Queer” è un termine della lingua inglese che tradizionalmente significava “strano”, “insolito”. Il termine a sua volta deriva dal tedesco “quer” che significa “di traverso, diagonalmente”.
L’uso del termine nel corso XX secolo ha subito diversi e profondi cambiamenti e il suo uso è tutt’ora controverso, assumendo diversi significati all’interno di diverse comunità, avendo varie connotazione ed essendo in continua evoluzione.
In generale si può affermare che esso sta ad indicare quelle persone il cui orientamento sessuale e/o identità di genere differisce da quello strettamente eterosessuale/eteronormativo: un “termine-ombrello”, si potrebbe dire, per persone gay (omosessuali), lesbiche, bisessuali, transessuali, transgender, intersessuati, asessuali; e anche BDSMers e sex worker (queste ultime nella rivendicazione dei propri diritti e doveri nell’ottica di una soggettiva scelta di vita lavorativa volontaria, spontanea, non forzata da qualsiasi meccanismo di oppressione esterno).
Il termine “queer” simboleggia l’appartenenza ad un concetto distinto dall’eteronorma, mentre il termine “Queer” gli da una valenza politica. Chiunque in questi termini non si senta all’interno di un sistema/costrutto sociale eteronormativo può definirsi queer. Mentre solo chi se ne occupa politicamente/attivamente può utilizzare la lettera iniziale maiuscola. Spesso ed erroneamente il termine Queer o queer è utilizzato come sinonimo di asessuale, o transessuale, o asessuato, mentre esso racchiude tutte queste realtà ma non soltanto una delle stesse.
Il termine si attesta nell’uso comune durante gli anni novanta, quando viene reso popolare dal gruppo di attivisti inglesi “Queer Nation”.
Lo si trova, comunque, nella lingua inglese con l’uso di “strano”, “strambo” già nel XIX secolo. Negli anni settanta in Inghilterra è equivalente all’italiano “frocio”, ma in Italia passa, proprio a partire da quegli anni, senza la connotazione negativa dell’equivalente italiano. Il passaggio si realizza infatti proprio lungo quelle filiere di pensiero che propongono una riappropriazione del termine.
La teoria Queer è nata dalla passione del Movimento Queer, un movimento sociale che si oppone alla titolazione di prestabilita, chiedendo la libertà di essere, essere nel mondo, di relazionarsi con gli altri, criticando la costruzione delle identità sessuali costruite dal capitalismo globalizzato alla fine del XX secolonell’ottica di unire, “livellare” e quindi abolire le diversità e cercare di far emergere il termine “Persona” rivendicandone in concetto stesso.
COMING OUT e MOVIMENTO di LIBERAZIONE OMOSESSUALE
Coming out: Molte persone omosessuali nascondono i loro veri sentimenti e attività a causa della paura della disapprovazione altrui e della violenza; vengono comunemente definiti repressi. Il dichiarare apertamente il proprio orientamento viene definito coming out (dall’inglese “uscir fuori”). I tentativi di emancipazione dell’omosessualità, così come oggi vengono riconosciuti, iniziarono negli anni sessanta del 1800; mentre nel XX secolo, dalla metà degli anni cinquanta si ebbe un’accelerazione con l’aumento della visibilità, dell’accettazione e dei diritti civili per lesbiche, gay e bisessuali. Tuttavia, l’omofobia persiste, e soprattutto si presenta nei confronti dei giovani, potendo comportare difficoltà di socializzazione e gravi conseguenze per l’individuo, tra le quali il suicidio.
Movimento di liberazione omosessuale: Il Movimento di liberazione omosessuale, conosciuto anche come Movimento gay o Movimento LGBT (L: LESBICHE; G: GAY; B: BISEX; T: TRANS), è il nome collettivo attribuito alla serie di gruppi, organizzazioni e associazioni accomunati dal progetto di cambiamento della condizione sociale, culturale, umana, giuridica e politica delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali. Già alla fine del XIX secolo esistevano forme più o meno ufficiali di associazionismo omosessuale ma il movimento omosessuale contemporaneo nasce negli anni sessanta del XX secolo negli Stati Uniti d’America.
Negli anni cinquanta e sessanta una parte del movimento di liberazione omosessuale ha cercato di allontanare l’attenzione dal concetto di “sessualità”, contenuto in questa parola, sostituendola con Omofilia (dal greco omoios e filìa ”affetto fraterno”). “Omofilìa” è però caduto in disuso, ed è oggi usato solo all’interno della comunità omosessuale, o da persone anziane, o per riferirsi specificamente a quel periodo storico (“il movimento omofilo degli anni Cinquanta”).
Con l’ intento di ricondurre l’attenzione all’ambito dei sentimenti più che a quello della sessualità negli ultimi anni è stato introdotta anche l’espressione “omoaffettività“.
GAY: La nascita del movimento di liberazione omosessuale ha imposto in tutto il mondo il termine nato dal gergo omosessuale statunitense gay, inizialmente usato soprattutto per gli uomini omosessuali, ma da qualche anno usato frequentemente anche per parlare di donne lesbiche. Di etimo incerto, il termine risulta utilizzato anche prima dei moti di Stonewall del 1969, anche se proprio da quell’anno il termine gay si impone nel mondo come acronimo di “good as you” (g.a.y.), per sottolineare il rispetto delle differenze.
OMOFOBIA
L’ omofobia [ e la transfobia (quest’ ultima spesso inglobata nel termine omofobia, poiché ha origini differenti ma stesse conseguenze,mentre è ovvio l’inglobamento della bifobia nel termine omofobia)], è la paura e l’avversione irrazionale nei confronti dell’ omosessualità e di persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali(LGBT), basata sul pregiudizio.
L’Unione Europea la considera analoga al razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo e al sessismo. Con il termine “omofobia” quindi si indica generalmente un insieme di sentimenti, pensieri e comportamenti avversi all’omosessualità o alle persone omosessuali, transessuali, bisessuali.
L’omofobia può diventare causa di episodi di bullismo, di violenza o di mobbing nei confronti delle persone LGBT.Secondo l’Agenzia per i diritti Fondamentali (FRA) dell’Unione Europea l’omofobia nel 2009 danneggia la salute e la carriera di quasi 4 milioni di persone in Europa.L’Italia è il paese dell’Unione Europea con il maggior tasso di omofobia sociale, politica ed istituzionale. Secondo i dati del Dipartimento di Salute Pubblica i suicidi della popolazione gay, legati alla discriminazione omofoba in modo più o meno diretto, costituirebbero il 30% di tutti i suicidi adolescenziali.
OMOFOBIA: LEGISLAZIONE
Nel mondo: L’omofobia, intesa come atto violento e/o incitamento all’odio, è esplicitamente punita come reato con sanzioni carcerarie e/o pecuniarie in Danimarca, Francia, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia e a livello regionale in Tasmania (vietato l’incitamento all’odio). Con un emendamento allo Hate Crimes Bill approvato dal Congresso nell’ottobre 2009 e denominato Matthew Shepard Act, gli Stati Uniti d’America hanno stabilito che la violenza causata da odio basato sull’orientamento sessuale costituisce un reato federale.
Norme antidiscriminatorie che menzionano esplicitamente l’orientamento sessuale sono in vigore in Europa, oltre che nei paesi sopra citati, in Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, in quattro Länder della Germania (Berlino,Brandeburgo, Sassonia e Turingia), Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera,Ungheria, Regno Unito, Repubblica Ceca, Serbia e Montenegro.
Al di fuori dell’Europa, leggi antidiscriminazione sull’orientamento sessuale sono in vigore in Canada, in alcuni degli Stati Uniti (in continuo aumento), in Australia, Nuova Zelanda, Isole Fiji, in alcuni stati del Brasile, Nicaragua, Uruguay, Colombia, Ecuador, Israele e Sudafrica.
In Italia:
Nella Repubblica Italiana la “Non discriminazione” è regolata dall’Articolo 3 della Costituzione:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
Giovedì 19 settembre 2013 passa alla Camera un testo unificato di progetto di legge contro omofobia e transfobia. :
ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.
1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o fondati sull’omofobia o sulla transfobia »;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « o religiosi » sono aggiunte le seguenti: « o fondati sull’omofobia o sulla transfobia ».
2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, dopo le parole: « e religiosa » sono aggiunte le seguenti: « ovvero fondata sull’omofobia o sulla transfobia »;
b) alla rubrica dell’articolo 1, dopo le parole: « o religiosi » sono aggiunte le seguenti: « ovvero fondati sull’omofobia o sulla transfobia ».
OMOFOBIA IN CASA
All’ interno delle famiglia spesso i figli omosessuali hanno più o meno gravi problemi nell’ integrazione della stessa. Spesso i casi più rilevanti sono dei veri e propri “ricatti” che vengono perpetrati dal genitore al figlio.
In questi articoli vi sono mezzi cui vi si può rivolgere anche nel caso in cui vi sia una discriminazione del minore in base all’ orientamento sessuale.
DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA:
Art. 570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.
Art. 571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.
Art. 572 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
Silvia Morini
UIL Frosinone
(*Fonti:
http://www.camera.it)