Pari Opportunità

Per Pari Opportunità si intende un principio giuridico inteso come l’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale.
La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali è proibita in tutta l’Unione Europea poiché può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del Trattato CE (il Trattato della Comunione Europea (o CE) è un accordo vincolante tra i paesi membri dell’Unione Europea), in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.

Dipartimento pari opportunità

Il Dipartimento Pari Opportunità è stato istituito come organo di garanzia alle pari opportunità nel 1996, come supporto alle attività del Ministro senza portafoglio (Ministro senza portafoglio è il ministro del governo non preposto ad un “dicastero” (colloquialmente spesso chiamato ministero; nel caso in cui sia preposto ad un dicastero, si dice Ministro con portafoglio o, più semplicemente, Ministro), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 luglio 1997, ne vengono fissate le funzioni principali. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 405 del 28 ottobre 1997, il Dipartimento per le pari opportunità viene organizzato, e successivamente ristrutturato nel 2000 e nel 2004. Di notevole importanza poi la redazione del primo codice in materia di diritti e pari opportunità, che raccoglie in un unico testo la normativa relativa stratificatasi durante i diversi decenni. Infatti, con il Decreto Legislativo n. 198 del 11 aprile 2006, è stato approvato il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna“, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, entrato in vigore lo stesso anno.

Funzioni

 Le funzioni a cui è preposto il Dipartimento sono rappresentate dal coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie collegate alla progettazione e alla attuazione delle politiche delle pari opportunità. Cura la raccolta e l’organizzazione delle informazioni, attraverso la creazione di banche dati, nonché la promozione e il coordinamento delle attività, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nel campo delle pari opportunità. Il coordinamento delle iniziative di studio e di elaborazione progettuali delle problematiche inerenti alle pari opportunità. La definizione di nuove politiche di intervento, di studio e promozione di progetti ed iniziative, è del coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli enti pubblici sottoposti nelle materie delle pari opportunità al ministro. L’orientamento e il coordinamento delle amministrazioni locali competenti, al fine di dare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti del governo nelle materie delle pari opportunità. La promozione delle necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti. La cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi e gli enti non governativi operanti in materia di parità e di pari opportunità in Italia e all’estero, in special modo all’Unione Europea, alle Nazioni Unite, al Consiglio d’Europa e all’OCSE. L’attivazione delle iniziative necessarie all’adeguamento dell’ordinamento italiano ai principi ed alle disposizioni dell’Unione europea e per la realizzazione dei programmi comunitari inerenti alla materia. Attivare e coordinare le iniziative necessarie alla rappresentanza del Governo italiano, in materia, nei rapporti internazionali e in organismi nazionali e internazionali, anche mediante la designazione di rappresentanti. L’organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna. La raccolta e l’organizzazione di informazioni, attraverso banche dati, e la promozione di iniziative nella prevenzione, assistenza e tutela dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale sui minori. La rimozione delle discriminazioni di cui art. 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n.39.

Organismi Collegiali

Presso il Dipartimento operano vari Organismi Collegiali.

In diritto sono detti collegiali quegli organi e uffici (di solito denominati consiglio, comitato, commissione, assemblea, giunta ecc.) il cui titolare non è una sola persona fisica ma una pluralità di persone fisiche che formano un collegio, ossia che concorrono all’attività dell’ufficio partecipando alla formazione di atti unitari (le deliberazioni) attribuiti al collegio come tale e non ai singoli componenti (i membri del collegio).

  • la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento;
  • il Comitato di coordinamento delle azioni di governo contro la tratta di esseri umani e di istituzione dell’osservatorio;
  • l’Osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani;
  • la Commissione mutilazioni genitali femminili;
  • l’Osservatorio nazionale contro le molestie gravi e la violenza alle donne e per orientamento sessuale e identità di genere;
  • il Forum permanente contro le molestie gravi e la violenza alle donne, per orientamento sessuale e identità di genere;
  • Commissione per i diritti e le pari opportunità per lesbiche, gay, bisessuali e transgender;
  • Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità;
  • la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna;
  • il Comitato per l’imprenditoria femminile.

Silvia Morini
Coordinamento Pari Opportunità Uiltemp di Frosinone