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Lavoratore Partita IVA

iva
Chi è il lavoratore con Partita IVA

 Ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, è lavoratore autonomo che compie un’opera o un servizio richiesto da un committente con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

Le caratteristiche che contraddistinguono il lavoratore autonomo, sono:

 1. autonomia: a differenza del lavoro dipendente, il soggetto svolge la propria attività senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente, decidendo i tempi, le modalità e i mezzi necessari per il compimento dell’opera, nel rispetto degli obiettivi concordati con l’azienda. Il lavoratore autonomo può ricorrere a una propria e autonoma organizzazione del lavoro nell’esecuzione dell’opera o del servizio e di conseguenza, deve sopportare il rischio inerente al risultato;

2. natura non imprenditoriale del lavoro. Il lavoratore autonomo investe soprattutto nel proprio lavoro, anziché in capitali e nell’organizzazione di risorse.

 Chi sono i soggetti coinvolti

 Tutti i settori pubblici e privati possono stipulare questa tipologia contrattuale rivolgendosi alavoratori autonomi provvisti di partita IVA.

 Elementi essenziali del contratto

 Si può parlare di prestazioni d’opera (chiamate anche consulenze professionali) quando una persona, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

La prestazione occasionale d’opera presenta le seguenti caratteristiche:

assenza di un vincolo di subordinazione: in particolare in assenza di vincoli di orario;

prestazione resa a favore di un committente;

prestazione occasionale, ossia avente il requisito dell’unicità e della saltuarietà: viene affidato un unico incarico, anche se l’assolvimento dello stesso richiede una serie di atti esecutivi da compiersi nel corso di un certo periodo di tempo, non reiterato più volte;

nessun impiego di mezzi organizzati.;

Una volta definita la consulenza o prestazione d’opera, sebbene non sia obbligatoria la forma scritta, generalmente si procede alla compilazione di un contratto di prestazione d’opera scritto e firmato dalle parti.

In caso di tardivo pagamento è possibile per il lavoratore il ricorso alle vie legali che seguono la procedura di una normale causa civile.

Trattamento previdenziale e assicurativo

Il professionista, iscritto all’Albo, che esercita la libera professione, è obbligato ad iscriversi alla Cassa di appartenenza.

Nei soli casi previsti dai singoli ordinamenti, l’iscrizione alla Cassa è facoltativa se il professionista è iscritto ad altre forme obbligatorie di previdenza (es. avvocato che risulta essere anche dipendente/pensionato).

Il professionista è obbligato a versare, annualmente, un contributo soggettivo alla Cassa in percentuale sul reddito professionale. Non è previsto alcun addebito, per rivalsa, al cliente/committente.

Gli iscritti agli Albi sono tenuti a versare, annualmente alla Cassa, un contributo integrativo in misura pari ad una maggiorazione percentuale (attualmente del 2% o del 4%, a seconda di quanto previsto nei singoli ordinamenti) sui corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA. Tale contributo è ripetibile nei confronti del cliente/committente, è soggetto ad IVA, non è soggetto a ritenuta IRPEF.

L’onere contributo per l’iscrizione alla c.d. gestione separata INPS è interamente a carico del prestatore d’opera, con facoltà di addebitare nella fattura il 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa previdenziale.

Contributo integrativo INPS gestione lavoratori autonomi senza Cassa: tale contributo può essere addebitato, nella misura del 4%, al cliente/committente, è soggetto ad IVA e a ritenuta IRPEF. Per ogni prestazione effettuata, il professionista deve emettere fattura (con conseguente registrazione su appositi registri) che, oltre al compenso pattuito, deve contenere la rivalsa IVA (20%) e la ritenuta d’acconto IRPEF (20%)

L’indennità di maternità può essere ottenuta a condizione che l’astensione effettiva dall’attività, nei periodi previsti dall’art.16 del dlgs. 151/2001, sia certificata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Oltre al congedo di maternità obbligatorio, la tutela della maternità a rischio, così come disciplinate dall’art.17 del dlgs. 151/2001, è riconosciuta e limitata alla sola ipotesi di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (comma 2, lettera a).

Dal 1 giugno 2011 le categorie di liberi professionisti senza una specifica cassa di previdenza e i lavoratori autonomi occasionali devono iscriversi alla gestione separata INPS solamente online sul sito www.inps.it (nella sezione servizi online) o tramite call centr al numero 803.16.4 .

(*Fonti:
http://www.uiltemp.it)