Collaborazioni coordinate e continuative a progetto (CO.CO.PRO. o LAP)
Che cos’è il contratto a progetto
Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato dal fatto di:
– essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso;
– essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
In assenza di tali elementi, il contratto a progetto può considerarsi come lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della sua costituzione. In tale contratto il lavoratore agisce in modo prevalentemente personale, in assenza di rischio economico, senza mezzi organizzati di impresa e in funzione del risultato da raggiungere. Il committente non deve esercitare su di lui il potere direttivo né il potere disciplinare.
Chi può stipulare un contratto di lavoro a progetto
Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato per tutti i settori e le attività, con le seguenti esclusioni:
– agenti e rappresentanti di commercio;
– coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione a specifici;
– albi professionali (già esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto);
– componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
– partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica);
– pensionati al raggiungimento del 65° anno di età;
– atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
– collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale, ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente, e per un compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente;
– rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione;
– rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).
Il contratto a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività, inclusa la pubblica amministrazione.
Caratteristiche del contratto a progetto
Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi:
– la durata della prestazione di lavoro: può essere determinata (indicata specificamente) o in quanto il rapporto dura finché non sia stato realizzato il progetto, il programma o la fase di lavoro;
– l’individuazione e descrizione del contenuto caratterizzante del progetto o programma di lavoro, o fase di esso;
– il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
– le forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente sull’esecuzione (anche temporale) della prestazione lavorativa;
– le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all’igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro).
Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale.
Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.
La eventuale proroga è giustificata solo dal non raggiungimento dell’obiettivo progettuale rispetto al termine stabilito nel contratto.
Agevolazioni Assunzione
Varie sono le agevolazioni a favore del lavoratore:
- facoltà di svolgere la propria attività per più committenti (salvo diversa previsione del contratto individuale).
- diritto a essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del lavoro a progetto. Non sono invece previste agevolazioni a carattere contributivo o fiscale, tranne il caso dei Ricercatori (italiani o stranieri) che se assunti con questa tipologia contrattuale vedono il loro reddito da lavoro dipendente o autonomo concorrere nella misura del 10% alla formazione del reddito ai fini IRPEF – Circolare Agenzie delle Entrate n. 22 del 2004.
Trattamento previdenziale e assicurativo
Per i collaboratori a progetto esiste l’obbligo di iscrizione al fondo della gestione separata che va eseguito entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.
Dal 1 giugno 2011 la domanda va fatta solamente online sul sito www.inps.it (nella sezioneservizi online) o tramite call centre al numero verde 803164.
APPROFONDIMENTI
A norma dell’art. 66 del D. Lgs. 276/03 comma 1, in caso di gravidanza, malattia e l’infortunio ilrapporto contrattuale del collaboratore a progetto rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
In caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto,che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto,quando essa sia determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile.
In caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.”
In caso di infortunio ai collaboratori è riconosciuto un indennizzo Inail non superiore al 60% del compenso.
Dal 1° gennaio 2007 (Legge n.296/2006 – Finanziaria 2007) ai collaboratori iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria sono riconosciuti:
In caso di malattia:
una indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps, per eventi non inferiori a 4 giorni ed entro un limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro ecomunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare. L’importo dell’indennità è pari al 50% di quanto corrisposto a tale categoria di lavoratori a titolo di indennità per degenza ospedaliera.
In caso di ricovero ospedaliero presso strutture ospedaliere pubbliche o private anche straniere purché accreditate dal servizio sanitario nazionale:
indennità di malattia per un numero di giorni non superiore ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e non inferiore ai 20 giorni nell’anno solare per chi non può far valere periodi lavorativi superiori a 120 giorni nei 12 mesi precedenti gli eventi dell’anno.
In caso di congedo parentale:
un trattamento economico in relazione agli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, nonché nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il trattamento economico spetta per un periodo di tre mesi entro il primo anno divita del bambino, ed il suo importo è pari al 30% del reddito preso a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità.
Tale disposizione si applica anche in caso di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1º gennaio 2007.
In caso di parto plurimo il diritto ai periodi di congedo è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto del limite temporale previsto per tale categoria di lavoratori in relazione all’età del neonato (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita). La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, solo i periodi successivi alla domanda (INPS circ. n. 137/2007).
Ai fini dell’indennità è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale e l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Hanno diritto all’indennità per congedo parentale soltanto quei soggetti (madri/padri biologici, adottivi e affidatari) per i quali sia riscontrato l’accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità.
In caso di adozione e affidamento, sia nazionali che internazionali, il congedo parentale, compreso il relativo trattamento economico, è riconoscibile per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i dodici anni di età.
L’indennità di maternità è prevista per i due mesi antecedenti al parto e per i tre mesi successivi al parto, ed è corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione al lavoro autorizzati ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 5, D.M. 12 luglio 2007). L’indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
L’indennità di maternità è corrisposta previa attestazione di effettiva astensione dal lavoro da parte della lavoratrice e del committente resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 5, D.M. 12 luglio 2007; INPS circ. n. 137/2007).
L’indennità è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all’80% di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione, utile ai fini contributivi, vale a dire nei limiti del massimale annualmente previsto (art. 4, D.M. 4 aprile 2002).
Tale indennità spetta anche in caso di adozione o affidamento, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del bambino che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei anni di età. Nell’ipotesi di adozione o affidamento preadottivo internazionale l’indennità spetta, per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del minore, anche se quest’ultimo, al momento dell’adozione o dell’affidamento, abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età.
Indennità di paternità spetta al padre lavoratore iscritto alla Gestione separata ed avente i requisiti necessari è corrisposta un’indennità di paternità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (art. 3, D.M. 4 aprile 2002; INPS circ. n. 138/2002; n. 137/2007).
In caso di adozione o affidamento l’indennità è riconosciuta anche al padre adottivo o affidatario, qualora la madre non ne faccia richiesta e sempre che sussistano i requisiti contributivi di cui all’art. 2 del D.M. 4 aprile 2002.
L’assegno per il nucleo familiare è corrisposto dalla competente gestione separata, in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati, a decorrere dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. L’assegno è erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche dell’INPS, sulla base delle stesse tabelle in vigore per i lavoratori dipendenti. Il diritto all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare può essere esercitato anche dal coniuge dei soggetti iscritti alla gestione separata (art. 1, comma 559, L. n. 311/2004; INPS circ. n. 77/2005; INPS mess. n. 34328/2005).
L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, è corrisposto al collaboratore se , oltre ad essere iscritto alla gestione separata INPS, nell’anno precedente a quello della presentazione della domanda ha effettuato almeno 78 giornate di lavoro dipendente. Dal 1° gennaio 2008 (legge 24 dicembre 2007, n.247) tale indennità è riconosciuta nella misura del 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi fino ad un massimo di 180 giorni. Il diritto all’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nello stesso anno.
(*Fonti:
http://www.uiltemp.it)