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LAVORATORE IN SOMMINISTRAZIONE

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Che cos’è la somministrazione di lavoro

La somministrazione di lavoro è una tipologia di impiego flessibile che consente ad un’impresa pubblica o privata (utilizzatore) di rivolgersi ad un’Agenzia per il lavoroappositamente autorizzata dal Ministero del lavoro (somministratore) per utilizzare il lavoro di personale assunto dal somministratore.

La somministrazione si configura come un rapporto triangolare tra tre soggetti:

– somministratore

– lavoratore

– utilizzatore

che dà luogo a tre rapporti distinti, ma strettamente connessi tra loro:

– il rapporto di somministrazione in senso stretto (rapporto intercorrente fra il somministratore e l’utilizzatore);

– il rapporto di lavoro subordinato (rapporto intercorrente fra il somministratore ed il lavoratore);

– il rapporto di prestazione dell’attività lavorativa (rapporto intercorrente fra il lavoratore e l’utilizzatore).

TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

Tale contratto può essere:

– tempo determinato: i lavoratori vengono assegnati all’impresa utilizzatrice per un periodo predeterminato e definito nel contratto all’inizio.

– a tempo indeterminato (c.d. staff leasing in vigore dal 01 gennaio 2010): i lavoratori vengono assegnati all’impresa utilizzatrice senza limiti temporali predefiniti.

– il contratto di lavoro “somministrato”: contratto di lavoro stipulato tra l’agenzia di somministrazione, a cui spetta il potere disciplinare (retribuzione, versamenti di contributi, eventuali sanzioni e licenziamento), e il lavoratore. Tale contratto può essere sia a tempo determinato che indeterminato.

il contratto di somministrazione (di natura commerciale) – stipulato tra l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice – è il contratto mediante il quale l’agenzia di somministrazione si impegna verso l’impresa utilizzatrice all’invio di uno o più lavoratori subordinati assunti dall’agenzia, perché svolgano la propria attività soggiacendo al potere direttivo e di controllo dell’impresa utilizzatrice.

Quando è ammessa la somministrazione di lavoro

La somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la legge (art. 20, comma 4, dlgs 276/03), è ammessa se vi sono ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore (art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003).

La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, vale a dire l’impegno da parte dell’Agenzia a fornire lavoratori senza alcun termine temporale, è ammessa soltanto nei casi tassativamente indicati dal legislatore, di seguito elencati (art. 20, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 276/2003):

– per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

– per servizi di pulizia, custodia, portineria;

– per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

In tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Si tratta sostanzialmente di attività collaterali a quelle principali dell’impresa. Va, però, precisato che, oltre a tali casi espressamente previsti dal legislatore, la contrattazione collettiva di livello nazionale o territoriale può individuare ulteriori ipotesi di legittima stipulazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 febbraio 2004, n. 7).

Quando è vietata la somministrazione di lavoro

 La somministrazione di lavoro è vietata nei seguenti casi previsti dalla legge (art. 20, comma 5, dlgs 276/03):

 – per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

– per le aziende che, negli ultimi 6 mesi, hanno ridotto il personale attraverso licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alle stesse mansioni a cui si riferisce il contratto di somministrazione o che abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni;

– per le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in base alle disposizioni del dlgs n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

 In caso di somministrazione vietata è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 250 a € 1.250 a carico dell’Agenzia di somministrazione e dell’impresa utilizzatrice (art. 18, comma 3, dlgs 276/03).

(*Fonti:
http://www.uiltemp.it)