Costituzione, trasformazione e risoluzione: adempimenti e comunicazioni
Premessa
La costituzione del rapporto di lavoro avviene di norma con lettera di assunzione, anche sesussiste la libertà di forma del contratto di lavoro, tranne che nelle ipotesi stabilite dalla legge. Il patto di prova, ove previsto, deve sempre risultare da atto scritto, a pena di nullità, anche se stabilito dal contratto di categoria, che indica anche la durata dell’esperimento.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore, al momento dell’assunzione, circa il contenuto del rapporto di lavoro, mediante consegna di copia della comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego, ovvero del contratto individuale, che può essere costituito dalla lettera di assunzione.
Sistema comunicazioni obbligatorie telematiche del collocamento
Fonti
– Legge finanziaria 2007 n. 296/06, art. 1commi 1180 – 1185
– Note MLPS del 4/01/07 e 14/12/07
– D. M. 30/10/07 – in vigore dall’11/01/08
– Circ. MLPS n. 8371 del 21/12/07
– Legge 28/01/09 n. 2
Tipologie di rapporti da comunicare:
– con lavoratori subordinati
– con collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto (anche mini collaborazioni) e con agenti e rappresentanti non organizzati ad impresa
– con soci lavoratori cooperative
– con associati in partecipazione (apporto prestazioni lavoro)
– con stagisti (tirocinio formazione e orientamento, e altre esperienze lav. assimilate: borse lavoro, L.S.U.)
NO: alternanza scuola lavoro con progetti università o istituti istruzione
SI: progetti promossi da Centro impiego e altri soggetti abilitati
NO: collaborazione come esercizio professionale
– collaborazione come componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società
– lavoro autonomo ex art.2222 c.c.
– lavoro agricolo autonomo
– collaboratori familiari
– volontari ex legge 11 agosto 1991, n. 266
Trasformazioni da comunicare:
– trasformazione da rapporti di tirocinio e di altre esperienze assimilate al rapporto di lavoro subordinato
– proroga del termine inizialmente fissato
– trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato (sono assimilati contratti di inserimento)
– trasformazione da tempo parziale a tempo pieno
– trasformazione da apprendistato a tempo indeterminato
– trasferimento del lavoratore
– distacco del lavoratore
– modifica della ragione sociale del datore di lavoro
– trasferimento di azienda o di ramo di azienda
Cessazioni da comunicare:
– rapporti a tempo indeterminato
– risoluzione anticipata del contratto a termine
– proroga del contratto a termine
– proroghe e cessazioni delle collaborazioni, se il termine non è stato indicato nellacomunicazione iniziale, oppure se esso è stato anticipato.
Soggetti obbligati:
– datori di lavoro privati
– committenti nei rapporti di collaborazione
– proponenti nei contratti di agenzia
– associanti nei contratti di associazione
– soggetto ospitante nel caso dei tirocini
– enti pubblici economici
– Pubbliche Amministrazioni con rapporti disciplinati dal D.Lgs 165/01
Termini per le comunicazioni di costituzione del rapporto
Entro le ore 24 del giorno precedente l’effettivo inizio della prestazione lavorativa; anche in caso di festività, altrimenti la comunicazione va anticipata al giorno precedente la festività stessa.
Deroghe:
a) comunicazione sintetica provvisoria il giorno precedente e comunicazione completa entro 5 giorni, in caso di assunzione d’urgenza per esigenze produttive, anche per evitare danno alle persone agli impianti
b) comunicazione entro il primo giorno utile e comunque entro 5 giorni, nel caso di assunzione per forza maggiore o per avvenimenti di carattere straordinario
c) è assimilato all’assunzione per forza maggiore o avvenimento straordinario l’assunzione per i servizi speciali nel turismo e nei pubblici esercizi (Interpello ministeriale n. 18 dell’11 luglio 2007)
Termini per le comunicazioni di trasformazione e cessazione dei rapporti:
– entro 5 giorni dall’evento; se la scadenza coincide con un giorno festivo, la comunicazione va effettuata il primo giorno lavorativo utile
– entro 10 giorni dalla cessazione per i rapporti con i disabili e le categorie protette
Casi particolari
Agenzie di somministrazione:
le assunzioni, le cessazioni e le proroghe dei contratti con i lavoratori somministrati vanno comunicate entro il giorno 20 del mese successivo a quello dell’evento.
Istituzioni scolastiche (anche Università e Istituti privati paritari):
le assunzioni, le variazioni e le cessazioni dei rapporti vanno comunicati entro 10 giorni dall’evento (art. 2, comma 4 legge n. 176/07)
Procedura
Sussiste l’obbligo di comunicazione telematica ai Centri per l’impiego con decorrenza 1° marzo 2008 (1° dic. 2008 per la Provincia autonoma di Bolzano).
Per quanto riguarda il lavoro domestico le comunicazioni di assunzione, di variazione, di cessazione e proroga del rapporto di lavoro, a partire dal 29 gennaio 2009, devono essere inviate solo all’INPS, come previsto dall’art. 16-bis, comma 11, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 coordinato con legge di conversione n. 2/2009., con apposito modello (Mod. COLD – ASS – COD. SC38; Mod. COLD – VAR – COD. SC39) messo a disposizione dallo stesso Istituto.
Comunicazione con modulistica unificata
Mod. unificato lavoratore Lav:
· instaurazione
· trasformazione
· proroga
· cessazione dei rapporti
· tirocini formativi e simili
N.B.: anche assunzioni per forza maggiore
Mod. unificato SOMM: agenzie limitatamente ai lavoratori somministrati
Mod. unificato Vardatori:
a) cessionario
– modifica ragione o denominazione sociale
– trasferimento azienda o ramo azienda (per fusione: per ogni datore incorporato)
b) cedente per licenziamento avvenuto
Mod. unificato URG:
· per comunicazione anticipata forma sintetica per urgenza (segue Mod. unificato lav. entro 5 gg. dall’instaurazione).
Modalità trasmissione:
– Centri Impiego (competenza sede di lavoro)
– Centro Impiego accentrato secondo sede aziendale prescelta (no per apprendistato), previa comunicazione al MLPS con Mod. Form. on line, da trasmettere via fax con copia documento di riconoscimento
– Centro Impiego di iscrizione dell’Albo per Consulenti del lavoro e per Servizi delle Associazioni e Capi gruppo imprese, quando abilitati alle comunicazioni
– Comunicazione via fax del Mod. URG quando non funziona il servizio informatico: segue comunicazione il primo giorno utile del Mod. lav.
Soggetti abilitati previa convenzione con Centri Impiego, in sostituzione dl datore di lavoro:
– Consulenti del lavoro e altri professionisti, previa comunicazione alla DPL
– Servizi delle Associazioni di categoria (imprese artigiane, piccole imprese, assistiti da un consulente del lavoro)
– Servizi di altre associazioni di categoria, con presenza di consulenti
– Servizi di associazioni di categoria delle imprese agricole
– Agenzie di lavoro per comunicazioni riferite all’intermediazione
– Promotori di tirocinio
– Società Capi Gruppo per le società del gruppo
Pluriefficacia della comunicazione
La comunicazione è unica nel senso che è valida anche nei confronti dell’INPS, dell’INAIL (DNA, CF lavoratore), dell’ENPALS, della DPL e della DRL, nonché dello Sportello unico per l’immigrazione.
La comunicazione sarà inoltrata agli Enti interessati per il tramite del Ministero del Lavoro.
Per i lavoratori domestici dal 29/01/09 l’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego, riferito all’assunzione, cessazione e trasformazione, è stato abrogato. Le comunicazioni dovranno essere effettuate all’INPS (art. 16bis legge n. 2 del 2009).
Sistema sanzionatorio
In relazione alle nuove modalità di comunicazione, rimane immutata la sanzione amministrativa: da 100 a 500 euro per ogni lavoratore, sia per la mancata comunicazione di assunzione che per quella di cessazione e trasformazione dei rapporti.
La dimostrazione degli adempimenti deve avvenire mediante ricevuta, che attesti la data di trasmissione.
La mancata consegna al lavoratore della copia della comunicazione di assunzione, ovvero del contratto individuale di lavoro è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 1500 euro per ogni addetto.
Silvia Morini
UIL Frosinone
(*Fonti:
http://www.giovaneimpresa.it