Maltrattamenti, violenza sessuale e stalking:
Nuovo Decreto Legge 93
Parliamo del Dl n.93 del 14 agosto 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2013, n. 191, in vigore dal 17 agosto e ora all’esame delle commissioni Affari costituzionale e Giustizia della Camera per la conversione.
Sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011, concernente la lotta contro la violenza contro le donne e in ambito domestico di Istanbul, recentemente ratificata dal Parlamento, il decreto mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking).
Il Decreto Legge n.93 del 2013 introduce una serie di modifiche al Codice di procedura penale già in vigore in materia di violenza di genere, tese ad aumentare l’attenzione nei confronti della vittima nei procedimenti per reati di maltrattamenti, violenza sessuale e stalking.
Legge 154 del 2001 e poi la legge 38 del 2009 prevede l’allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis del Codice di procedura penale) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-ter). Esse possono essere applicate per qualsiasi delitto, ma se si procede per reati (in danno di familiare o convivente) di violenza sessuale, di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di abuso dei mezzi di correzione, il giudice può disporre l’allontanamento dalla casa familiare anche se non dovessero ricorrere le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari e cioè che il delitto sia punito dalla legge con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Il decreto legge 93 del 2013 inserisce i reati di lesioni personali e minaccia grave tra quelli per i quali si può applicare questa misura anche se la pena massima prevista è inferiore a tre anni.
INASPRIMENTO DELLE PENE
Vengono quindi inasprite le pene quando:
- il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di minore degli anni diciotto;
- il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza;
- il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner.
Un secondo gruppo di interventi riguarda il delitto di stalking:
- viene ampliato il raggio d’azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici;
- viene prevista – analogamente a quanto già accade per i delitti di violenza sessuale – l’irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori, che viene, inoltre, incluso tra quelli ad arresto obbligatorio.
Sono previste poi una serie di norme riguardanti i maltrattamenti in famiglia:
- viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali;
- viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette allorquando la vittima sia una persona minorenne o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità;
- viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro famigliari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza;
- si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il Pubblico Ministero – su informazione della polizia giudiziaria – può richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all’indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
LE COMUNICAZIONI
L’innovazione processualmente più significativa è la previsione dell’obbligo per il giudice di comunicare immediatamente l’avvenuta applicazione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del Codice di procedura penale al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, nonché ai servizi socio-assistenziali del territorio. Inoltre, se successivamente l’indagato cui è stata applicata una di queste misure avanza richiesta di revoca o di sostituzione, dovrà notificarla al difensore della persona offesa – o, in mancanza, alla persona offesa – prima di presentarla al giudice; pena la sua inammissibilità.
Il contraddittorio
Il Dl non prevede la facoltà della persona offesa di proporre proprie deduzioni al giudice; e nel sistema processuale vigente il contraddittorio sulle decisioni in materia cautelare si instaura solo tra l’indagato e il Pm, mentre la persona offesa non ha voce in capitolo. Ma il Dl ritiene decisivo che la persona offesa sappia tempestivamente se l’indagato per reati ai suoi danni possa o no avvicinarsi ai luoghi che frequenta o ritornare nella casa familiare.
Si vedrà poi nella prassi se le vittime di violenza cercheranno di entrare nel contraddittorio sulle misure, depositando atti, memorie o documenti, e se i giudici li riterranno ammissibili, inammissibili o liberamente valutabili. Sarà pure da verificare in che modo interagiranno con il giudice i servizi socio-assistenziali nella gestione della misura.
L’obbligo di comunicare loro il provvedimento restrittivo è previsto per stimolare un intervento di sostegno in favore della vittima anche in una prospettiva ulteriore rispetto a quella meramente sanzionatoria. È prevedibile che le relazioni dei servizi confluiscano nel fascicolo del Pm o siano messe a disposizione del giudice che dovrà decidere sulla modifica o sulla revoca della misura.
In caso di flagranza
Il Dl prevede anche per gli ufficiali e gli agenti di polizia la facoltà di disporre l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per chi è colto nella flagranza dei reati per i quali il giudice può applicare la misura prevista dall’articolo 282-bis del Codice di procedura penale, anche se non sono puniti con pena massima di tre anni. È necessaria una previa autorizzazione del Pm e deve potersi ritenere, in base a fondati motivi, che saranno reiterate condotte criminose con grave e attuale pericolo per la vita o l’integrità della persona offesa.
Per maltrattamenti in famiglia e stalking viene inoltre previsto l’arresto obbligatorio in caso di flagranza; disposizione che entrerà però in vigore solo con la conversione del Dl.
Infine, ai giudizi per i delitti di maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale è assicurata priorità assoluta nella trattazione, ammissione della persona offesa al gratuito patrocinio senza limiti di reddito ed esame testimoniale con modalità protette delle vittime che lo richiedano.
Silvia Morini
UIL Frosinone
(*Fonti:
http://www.gazzettaufficiale.it
“Il Sole 24 Ore”
Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana)