Mobilità: bastano le Rsu

La Cassazione ha stabilito che è legittimo il licenziamento collettivo anche se l’avvio della mobilità non è reso noto a Cgil, Cisl e Uil.

Se la comunicazione del datore raggiunge almeno le rappresentanze sindacali unitarie: non è infatti necessario interpellare tutte le organizzazioni dei lavoratori presenti in azienda.

Corte di Cassazione, sentenza 26 settembre 2013 n. 21910

La Corte di Cassazione, con la sentenza 21910 del 26 settembre 2013, ha stabilito che la procedura di mobilità può anche non essere comunicata a tutte le sigle sindacali; basta che lo sia alla Rsu.

licenziamenti collettivi
Con sentenza dell’8 aprile 2009, pubblicata il 12 gennaio 2010, la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Cassino del 2 luglio 2007, che rigettava la domanda proposta dai dipendenti e intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento collettivo, adottato nei loro confronti dalla Cartotecnica Industriale Nuova C. s.r.l., con decorrenza 31 dicembre 2004 a causa della pretesa cessazione dell’attività nello stabilimento di Isola del Liri.

La Corte territoriale motivava tale pronuncia, condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado riguardo all’assenza di ogni sanzione normativa per il superamento del termine di 45 giorni previsto dall’art. 4, comma 6 della legge n. 223 del 1991; condivideva altresì la motivazione del primo giudice circa la legittimità, ai fini della procedura di mobilità, della mancata partecipazione di tutti i rappresentanti interni dei lavoratori alla procedura stessa, rilevando solo sotto il profilo della condotta antisindacale la scelta di effettuare l’esame con una sola rappresentanza sindacale.

I giudici del gravame confermavano anche il giudizio di esclusione di ogni violazione delle norme di correttezza e buona fede da parte datoriale nella procedura in questione, sulla base delle prove documentali acquisite.

Riguardo alla sussistenza dei presupposti di fatto per la dichiarazione di crisi aziendale, la Corte Territoriale confermava pure la carenza di prova dell’assunto dei ricorrenti, secondo cui la società, formale datrice di lavoro, sarebbe stata un mero ramo di azienda della società Cartiere Paolo Pigna che avrebbe di fatto proseguito l’attività produttiva.

I ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione avverso tale sentenza.

A riguardo osserva il Collegio che la consultazione delle RSU non implica quello con tutte le sigle sindacali presenti nell’unità produttiva.

Come è noto, la disciplina sulle “rappresentanze sindacali unitarie” (r.s.u.), previste dal Protocollo di Intesa trilaterale (Governo – Confindustria – Sindacato) del 23 luglio 1993, dispone che le organizzazioni firmatarie o quelle che ad esso aderiscono successivamente acquistino il diritto di promuovere la formazione delle r.s.u. e di partecipare alle relative elezioni, rinunziando cosi alla costituzione di proprie r.s.a., e, dall’altro, contempla che le r.s.u. subentrino alle r.s.a. “nella titolarità dei diritti, dei permessi e libertà sindacali”, nonché nella “titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge”.

Silvia Morini
UIL Frosinone

(*Fonti:
“Il Sole 24 Ore”
http://www.studiocassone.it/news/amministrazione-del-personale/2013/9/la-mobilita-puo-essere-comunicata-solo-alla-rsu#ixzz2gNHfXOaA
http://www.informazione.it/)