Una sentenza del Consiglio di Stato, ha riaffermato il principio secondo il quale per le persone con
grave disabilità e per gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti accertati dalle ASL, la
contribuzione ai costi – rispetto alla fruizione di servizi domiciliari, diurni o residenziali in percorsi
sociosanitari – deve avvenire sulla base del solo ISEE personale e non familiare.
Infatti, la quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1607 del 15 febbraio scorso,
depositata il 17 marzo successivo, ha riaffermato il principio secondo il quale per le persone con grave
disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, e per gli anziani
ultrasessantacinquenni non autosufficienti accertati dalle ASL, la contribuzione ai costi – rispetto alla
fruizione di servizi domiciliari, diurni o residenziali in percorsi sociosanitari – deve avvenire sulla
base del solo ISEE personale e non familiare [l’ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente,.].
Questo principio sancito dal Consiglio di Stato è assai importante, perché pone fine ad interpretazioni
diverse, che, sovente, penalizzavano le persone non autosufficienti.