Roma, 30 gennaio 2008
Dal 1° ottobre scorso è entrato pienamente a regime l’obbligo di anticipazione agli operai agricoli a
tempo indeterminato delle prestazioni temporanee da parte dei datori di lavoro del settore agricolo.
Lo impone la legge 11 marzo 2006, n. 81, più volte commentata dall’Inps che, con circolare n. 118 del
5 ottobre 2007 ha fatto il punto su tutta la complessa e articolata materia, che di seguito esaminiamo e
riassumiamo.
Di che prestazioni si tratta
Le prestazioni a sostegno del reddito che devono essere anticipate dal datore di lavoro agli operai a
tempo indeterminato (OTI) e che possono essere successivamente portate in compensazione, sono
quelle individuate da specifiche disposizioni di Legge o dai Contratti Collettivi Nazionali di settore.
Le prestazioni individuate dalla legge per la generalità degli operai agricolo a tempo indeterminato,
sono le seguenti:
– donazione di sangue;
– donazione di midollo osseo.
Per le prestazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, occorre fare
riferimento ai diversi CCNL di settore vigenti, tra i quali i principali sono:
– CCNL degli operai agricoli e florovivaisti;
– CCNL dei lavoratori dipendenti da cooperative e da consorzi agricoli;
– CCNL dei lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria;
– CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.
Il primo contratto (operai agricoli e florovivaisti) e il terzo contratto (sistemazione idraulico forestale)
prevedono l’anticipazione dell’assegno al nucleo familiare, dell’indennità di malattia e della cassa
integrazione.
Il secondo contratto (cooperative e consorzi agricoli) prevede l’anticipazione del solo assegno al
nucleo familiare.
Il quarto contratto (consorzi di bonifica) in proposito non prevede nulla.
Si noti che è comunque data facoltà ai datori di lavoro agricoli, che non sono tenuti in base al
contratto, di anticipare comunque agli operai a tempo indeterminato alcune prestazioni temporanee
(assegno al nucleo familiare, cassa integrazione, indennità di malattia o di maternità), conguagliando
quanto anticipato con i contributi da versare all’Inps.
Assegno al nucleo familiare (ANF)
Coloro che sono tenuti, o decidono autonomamente, ad anticipare l’ANF devono ricevere le domande
che i lavoratori presenteranno utilizzando il mod. ANF/DIP, determinare il diritto e l’importo della
prestazione ed erogarla, portando la somma a conguaglio.
I lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da ditte cessate o fallite avranno, invece, il pagamento
dell’ANF direttamente dall’Inps.
In tali casi il lavoratore dovrà presentare la domanda su mod. ANF/PREST alla Sede, mentre il datore
di lavoro rilascerà una dichiarazione di non aver anticipato il trattamento né conguagliato alcuna
somma a tal proposito.
I dati necessari per l’erogazione vengono rilevati dall’Inps, oppure dichiarati dal datore di lavoro o,
nell’impossibilità, autocertificati dal lavoratore con adeguata documentazione.
Per quanto attiene alle ditte fallite, il curatore dovrà, inoltre, attestare l’impegno a non insinuare nel
passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.
Cassa integrazione speciale operai dell’agricoltura (Cisoa)
Anche per questa prestazione è prevista, come eccezione, che l’Inps proceda al pagamento diretto nel
caso di azienda cessata o che versi in situazioni di crisi finanziaria (e non possa, pertanto, anticipare la
prestazione agli OTI)
La richiesta di pagamento diretto della Cisoa, già autorizzata e non ancora percepita dai lavoratori,
potrà essere fatta, oltre che dal titolare o dal rappresentante dell’azienda agricola, anche dai lavoratori
titolari del diritto o dai loro rappresentanti e va presentata alla sede Inps territorialmente competente,
con allegata una dichiarazione del datore di lavoro di non avere già anticipato né conguagliato la Cisoa
e un’attestazione dei lavoratori di non aver percepito alcunché a tale titolo, né di aver svolto alcuna
attività lavorativa nel periodo interessato, né percepito prestazioni incompatibili o incumulabili.
Se il pagamento diretto della Cassa Integrazione è determinato dalla mancanza di liquidità da parte
dell’imprenditore, questa va comprovata; spetta al Direttore della sede Inps valutare e autorizzare la
procedura.
Indennità di malattia, donazione di sangue e donazione di midollo osseo
Le indennità per donazioni vanno erogate agli OTI da parte di tutti i datori di lavoro agricoli, essendo
così previsto da norme di Legge di portata generale, laddove l’indennità di malattia deriva da
specifiche norme contrattuali riferite a due CCNL.
Provvede direttamente l’Inps al pagamento per gli eventi morbosi successivi alla cessazione o
sospensione del rapporto di lavoro, ma che iniziano entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione,
quando l’azienda datrice di lavoro risulta essere cessata dopo l’inizio della malattia o quando presso la
stessa risulta instaurata una delle procedure concorsuali regolate dalla legge (fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
straordinaria).
Il lavoratore si rivolge direttamente all’Inps e il datore di lavoro attesta di non aver provveduto ai
pagamenti né alle compensazioni.
Retribuzione di riferimento
La circolare Inps ricorda che, ai fini della determinazione dovuta da parte dei datori di lavoro e
dell’erogazione delle correlative prestazioni previdenziali nei confronti degli operai agricoli a tempo
indeterminato, la retribuzione da prendere a base di riferimento non può essere inferiore a quella
stabilita dalle leggi o dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti invidiali, qualora ne derivi una retribuzione
di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Pertanto, le sedi Inps faranno prioritariamente riferimento alle retribuzioni desunte dai contratti e alla
retribuzione effettiva percepita solo se questa è di importo superiore (eventualmente dichiarata dal
datore di lavoro, se non sono state ancora presentate le dichiarazioni trimestrali).
Le prestazioni erogate direttamente agli OTI sono, pertanto, riliquidabili successivamente se l’importo
della retribuzione preso a base fosse difforme da quello reale, rilevato in un secondo tempo.
La retribuzione di riferimento non può comunque mai essere inferiore al minimale giornaliero di legge,
pari, per l’anno 2007, a euro 36,86.
Inosservanza da parte dei datori di lavoro
Se il datore di lavoro agricolo non adempie agli obblighi di erogazione diretta delle prestazioni ed al
conguaglio, la sede Inps prima diffida l’azienda a provvedere entro 30 giorni; poi, sempre la sede Inps,
procede al pagamento a favore degli OTI e alla verifica che non ci sia un’indebito conguaglio per il
contribuente.
Va tenuto presente che il non rispetto da parte delle aziende degli obblighi previsti dai contratti
collettivi nazionali (fra cui quello delle anticipazioni agli OTI) determina, come sanzione, la perdita
delle agevolazioni contributive (e l’inosservanza dovrà essere segnalata anche alla direzione
provinciale del lavoro competente per territorio).
Regime fiscale
L’assegno al nucleo familiare non è fiscalmente assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone
fisiche.
Tutte le altre indennità anticipate agli OTI sono invece equiparate ai redditi da lavoro dipendente e
dovranno essere assoggettate a imposizione fiscale a cura del datore di lavoro agricolo, nella sua
qualità di sostituto d’imposta.
Modalità operativa
La circolare Inps del 5 ottobre precisa le modalità applicative e le procedure da seguire, da parte dei
datori di lavoro, nel compilare la modulistica (DMag-Unico) in presenza di anticipazioni.
Una rigorosa osservanza dei diversi passaggi consente, in attuazione del disposto normativo, di
compensare le somme anticipate a titolo di prestazioni con i relativi contributi previdenziali e di
semplificare la contabilizzazione delle stesse, che sarà effettuata direttamente dal sistema.
Il modello F24 che sarà emesso dall’Inps esporrà, pertanto, la contribuzione dovuta e le somme che possono essere portate in compensazione (l’eccedenza eventuale verrà scomputata nel trimestre
successivo o rimborsata all’azienda, previa domanda).
Seminari formativi
L’Inps ha invitato i suoi Direttori regionali a prendere contatto con le organizzazioni regionali dai
datori di lavoro agricolo per un interscambio di conoscenze sulle procedure operative, con eventuale
programmazione di seminari formativi.